Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 36057 del 23 novembre 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

L'attore in restituzione, il quale deduca che un immobile č stato concesso in godimento in forza di un contratto (nella specie, comodato precario), ha l'onere di provare la fonte del proprio diritto e la successiva estinzione del rapporto obbligatorio, e quindi il venir meno del titolo legittimante l'ulteriore godimento della cosa da parte del convenuto.

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