(massima n. 1)
In tema di rapporti tra ordinamenti giurisdizionali, il cittadino soggetto anche alla giurisdizione ecclesiastica della Santa Sede e già giudicato in tale ambito per un fatto commesso nel territorio nazionale, può essere sottoposto a giudizio in Italia per lo stesso fatto, previsto come reato, non operando il divieto di "bis in idem", compreso quello regolato dall'art. 4 del Prot. n. 7 della Convenzione EDU, non applicabile nei casi di duplice procedimento, nei confronti della medesima persona e per il medesimo fatto, in due Stati diversi. (Fattispecie di violenza sessuale commessa da un sacerdote in danno di un minore, in cui la Corte ha precisato che le decisioni degli organi ecclesiastici sono espressione di un potere giurisdizionale assimilabile a quello di un'entità statuale ed ha, altresì, osservato che il divieto di "bis in idem" non costituisce principio generale del diritto internazionale ex art. 10 Cost. e che non esistono convenzioni cui la Santa Sede e l'Italia abbiano aderito che deroghino alla disciplina di cui all'art. 11 cod. pen.).