(massima n. 1)
In tema di locazione di immobili urbani, la norma contenuta nell'art. 6, comma sesto, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che ha introdotto una determinazione predeterminata e forfettaria del risarcimento del danno da occupazione illegittima degli immobili nella misura massima del 20% del canone di locazione, con esclusione di ogni altro risarcimento previsto dall'art. 1581 c.c. (salvo che nel periodo successivo alla scadenza del termine di sospensione della esecuzione stabilito ope legis o di quello giudizialmente fissato per il rilascio dell'immobile, in base alla sentenza n. 482 del 2000 della Corte costituzionale) č una norma eccezionale, di efficacia temporanea e destinata ad agevolare la transizione verso il nuovo regime pattizio delle locazioni e come tale avente efficacia retroattiva ed immediatamente applicabile ai giudizi in corso.