(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 - che qualificava "reato" punibile ai sensi dell'art. 650 c.p. il mancato rispetto delle misure di contenimento emanate per fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19 - e stata sostituita dall'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, in vigore dal giorno successivo e convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, che ha depenalizzato, trasformandola in illecito amministrativo (retroattivamente applicabile a norma dell'art. 2, c.p.), la condotta di mancato rispetto delle citate misure di contenimento.