(massima n. 1)
In tema di locazione degli immobili urbani, la quantificazione legale del danno subito dal locatore per il mancato rilascio dell'immobile da parte del conduttore contenuta nell'art. 7, secondo comma, della legge n. 61 del 1989 (il quale prevede che per il periodo di sospensione la somma dovuta ai sensi dell'art. 1591 c.c. č pari all'ultimo canone corrisposto, aumentato del 100 per cento), in conformitā alla interpretazione datane dalla Corte cost. con sentenza n. 482 del 2000, deve essere interpretata restrittivamente, ritenendone strettamente circoscritta l'operativitā al periodo di sospensione legale dell'esecuzione degli sfratti stabilita nel primo comma dello stesso articolo di legge, mentre per il periodo immediatamente successivo torna ad applicarsi la disciplina stabilita in via generale dall'art. 1591 c.c.