(massima n. 1)
L'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., con cui si domandi nei confronti della banca depositaria il riconoscimento della titolaritą di somme confluite in un deposito bancario e individuate nel loro preciso ammontare, deve intendersi rivolta ad ottenere il possesso della "res" depositata e l'esercizio dei relativi diritti, compreso quello di riscuotere il "tantundem" dell'importo depositato, comprensivo dei frutti nel frattempo maturati; di conseguenza, il corrispondente obbligo di restituzione riguarda l'intero ammontare esistente nel conto corrente al momento della domanda giudiziale e non quello residuo al momento della decisione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'appello che - interpretando la sentenza di primo grado, passata in giudicato sulla qualificazione dell'azione come rivendica ex art. 948 c.c. - aveva ritenuto che l'azione fosse riferibile solo alla somma residua giacente sul conto e, quindi, aveva riconosciuto al rivendicante il diritto di ricevere dalla banca convenuta soltanto l'importo pari al saldo al tempo della richiesta di restituzione).