(massima n. 1)
Qualora l'assegnatario di un alloggio economico e popolare, abbia dato in comodato il bene medesimo ad un terzo, quest'ultimo, in applicazione analogica del principio codificato dall'art 1779 c.c., può opporsi alla pretesa di rilascio, avanzata dal comodante, solo se si verifichino entrambe le seguenti condizioni: che il comodante risulti privato del proprio titolo di assegnazione a seguito di revoca o decadenza disposta dall'autorità competente ed il terzo comodatario vanti un proprio titolo di assegnazione incompatibile con la altrui disponibilità materiale dell'immobile.