(massima n. 1)
In materia di contratto di agenzia, l'art. 1751-bis, secondo comma, cod. civ., introdotto dall'art. 23 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, secondo cui l'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennitą di natura non provvigionale, non si applica ai patti stipulati prima della sua entrata in vigore, ancorché i contratti di agenzia cui si riferiscano siano cessati successivamente.