(massima n. 2)
I consorzi stabili con rilevanza esterna, previsti dalla legge n. 109 del 1994, sono enti collettivi dotati di autonomia soggettiva, organizzativa e patrimoniale rispetto alle imprese consorziate, sicché è il consorzio l'unico soggetto legittimato ad agire nei confronti del committente e titolare delle somme riscosse in esecuzione del contratto; ne consegue, pertanto, che non ha fondamento la pretesa della consorziata, assegnataria ed esecutrice dei lavori appaltati, al riconoscimento in prededuzione dei relativi crediti sulle somme incamerate dal consorzio fallito.