(massima n. 2)
La responsabilitā del conduttore a norma dell'art. 1591 c.c. per ritardata restituzione dell'immobile locato ha natura contrattuale con la conseguenza che il locatore, in applicazione del principio dettato dall'art. 1218 c.c., deve provare il danno derivatogli dalla ritardata restituzione e non anche il dolo o la colpa grave del conduttore, mentre č questi che, per esimersi da responsabilitā, č tenuto a provare che il ritardo non č a lui imputabile. Quanto poi, alla conseguente liquidazione, mentre l'esistenza di tale danno č presunta legalmente in misura forfettariamente determinata in una somma pari ai canoni dovuti per la mancata disponibilitā del bene dovuto in restituzione, per la parte eccedente (c.d. maggior danno) il locatore č tenuto a fornire la prova della lesione del suo patrimonio consistente nel non aver potuto dare in locazione per un canone pių elevato o nella perdita di occasioni di vendita ad un prezzo vantaggioso o nella perdita di altre analoghe situazioni vantaggiose.