(massima n. 1)
In tema di associazione temporanea di imprese (ATI), la rinuncia dell'impresa capogruppo alla partecipazione alla gara, dopo la scadenza del termine di efficacia delle offerte, senza che tale rinuncia sia stata preventivamente concordata con le altre imprese associate, comporta la responsabilitą per inadempimento della societą mandataria per violazione dell'obbligo di diligenza su di essa gravante, ex art. 1710 c.c., nei confronti delle imprese associate.