(massima n. 1)
In materia di responsabilitā dell'amministrazione ferroviaria, il danno alla persona del viaggiatore da ritardi o interruzioni č risarcibile - in deroga all'art. 1681 cod. civ. (ed in forza di quanto previsto dal precedente art. 1680) - alle condizioni stabilite dall'art. 11, paragrafo quarto, del r.d.l. 11 ottobre 1934, n 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, norma ancora oggi applicabile in forza di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1-bis, lett. e), del d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito in legge 18 febbraio 2009, n. 9, e dal d.lgs. 1° dicembre 2009, n. 179. Ne consegue che il risarcimento - limitato al danno derivato al viaggiatore dal ritardo, dalla soppressione del treno, da mancata coincidenza o da interruzioni del servizio - deve avvenire alle condizioni previste dagli artt. 9 e 10 del medesimo r.d.l. n. 1948 del 1934, e, dunque, mediante diritto di valersi di un treno successivo per l'effettuazione o la prosecuzione del viaggio o attraverso il rimborso del prezzo corrisposto.