(massima n. 1)
In tema di garanzia per difformitą e vizi nell'appalto, una volta che l'opera sia stata accettata senza riserve dal committente, anche "per facta concludentia", spetta a quest'ultimo, che ne ha la disponibilitą fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate e, qualora essi risultino provati, si presume la colpa dell'appaltatore, al quale spetta, in base alle regole generali sulla responsabilitą del debitore, non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto