(massima n. 1)
I termini di decadenza e prescrizione per l'esperimento dell'azione di garanzia di cui all'art. 1667 c.c., nei confronti dell'appaltatore di opera pubblica, iniziano a decorrere dall'approvazione del collaudo riguardo ai vizi e ai difetti rivelatisi precedentemente o contemporaneamente al suo esperimento, poiché è solo con il collaudo che l'opera può dirsi formalmente accettata dalla P.A., sempre che esso sia avvenuto nel rispetto dei termini previsti dalla legge; in mancanza di collaudo, decorrono dalla scadenza del termine previsto per lo stesso, tranne che il committente dimostri che questo non sia avvenuto per fatto imputabile all'impresa.