(massima n. 1)
Se la realizzazione di un'opera arreca a terzi danni provocati non da una malaccorta esecuzione, bensė da un vizio del progetto fornito dal committente, sussiste la concorrente responsabilitā risarcitoria dell'appaltatore e del committente stesso: il primo č tenuto al risarcimento quando, con la diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., si sarebbe potuto avvedere del vizio progettuale e non l'abbia fatto; il secondo č sempre obbligato al risarcimento dei terzi danneggiati per aver ordinato l'esecuzione di un progetto malamente concepito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che, con riferimento ai danni subiti da un fondo in conseguenza della realizzazione di un impianto di depurazione delle acque, aveva ravvisato la concorrente responsabilitā dell'ente locale committente per aver approvato un progetto che si era rivelato inidoneo a impedire l'anomalo deflusso delle acque).