(massima n. 1)
L'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruitą della somma, con riferimento alla natura, all'entitą e alla consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa.