(massima n. 1)
Non costituiscono idonea prova del credito dell'appaltatore per il proprio compenso le fatture dallo stesso emesse né le risultanze della misurazione della quantitą di lavori gią eseguiti, emergenti dal certificato sullo stato di avanzamento degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, nel negare valenza probatoria ai suddetti documenti, aveva quantificato il compenso dell'appaltatore sulla base di una scrittura privata intercorsa fra le parti e di una prova testimoniale acquisita al processo).