Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 16766 del 21 giugno 2019

(2 massime)

(massima n. 1)

L'art. 1495, comma 3, c.c., ove dispone che l'azione di garanzia per vizi della cosa venduta si prescrive "in ogni caso" in un anno dalla consegna, intende far decorrere quel termine anche se il compratore non abbia scoperto il vizio, ma non sottrarre il termine medesimo alle cause di interruzione di cui agli artt. 2943 e segg. c.c.; ne consegue che la prescrizione annuale (nella specie, con riferimento all'azione risarcitoria) deve ritenersi interrotta, a norma dell'art 2944 c.c., per effetto del riconoscimento, da parte del venditore, del diritto del compratore alla garanzia.

(massima n. 2)

Quando sia stata venduta, a consegne ripartite, merce con le medesime caratteristiche di qualitą, il riconoscimento del vizio della merce stessa da parte del venditore, dopo la prima consegna, esclude il verificarsi della decadenza, ai sensi dell'art 1495 c.c., in relazione a vizi dello stesso genere relativi alle successive partite. In assenza di tale riconoscimento il termine per la denuncia di vizi sussistenti gią nella prima partita di merce consegnata decorre dal giorno della consegna, senza che la successiva consegna di altra partita della stessa merce sia idonea a fare decorrere un nuovo termine per la denuncia.

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