(massima n. 1)
La costituzione in mora del conduttore - necessaria (art. 1219 c.c.) per gli obblighi risarcitori previsti dall'art. 1591 c.c. - si determina, sia nel caso di risoluzione giudiziale del contratto (art. 1458, primo comma c.c.), sia nel caso di risoluzione di diritto (artt. 1456 e 1457 c.c.), dalla data di proposizione della domanda, e non da quella del suo accoglimento, per il principio secondo il quale la durata del processo non può danneggiare l'attore.