(massima n. 1)
L'operativitą della garanzia per evizione presuppone l'esperimento positivo, da parte di un terzo, dell'azione di rivendica e cioč la privazione del compratore, dopo la stipula del contratto, in tutto o in parte della proprietą del bene acquistato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistessero i presupposti della garanzia per evizione in favore dell'acquirente della piena proprietą di un bene, avendo riconosciuto la contitolaritą della proprietą del medesimo bene in capo al terzo rivendicante).