(massima n. 1)
In tema di appalto, le domande di risoluzione del contratto e quelle di riduzione del prezzo o di eliminazione dei vizi non sono tra loro incompatibili, con la conseguenza che ne č ammesso il cumulo in un unico giudizio, non ostandovi il disposto dell'art. 1453, comma 2, c.c., che, per i contratti con prestazioni corrispettive, impedisce di chiedere l'adempimento dopo che sia stata domandata la risoluzione del contratto.