(massima n. 1)
La parte che chieda la risoluzione del contratto per inadempimento nel corso del giudizio dalla stessa promosso per ottenere l'adempimento, ai sensi dell'art. 1453, comma 2, c.c., può domandare, contestualmente all'esercizio dello "ius variandi", oltre alla restituzione della prestazione eseguita, anche il risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione degli effetti del regolamento negoziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia d'appello, che aveva dichiarato inammissibile la domanda di una società la quale, agendo inizialmente in via monitoria per l'adempimento del contratto ed il pagamento del corrispettivo delle apparecchiature elettromedicali fornite ad un'azienda sanitaria provinciale, aveva successivamente optato per una "mutatio libelli", domandando la risoluzione del contratto ex art. 1453, comma 2, c.c., per inadempimento ascrivibile alla controparte contrattuale, chiedendo inoltre, quale conseguenza logica dell'inadempimento, anche il risarcimento dei danni subiti).