(massima n. 1)
Nei contratti di diritto privato stipulati da un ente pubblico, la volontą negoziale - i cui vizi possono essere fatti valere dall'ente medesimo a norma dell'art. 1441 c.c. - deve essere tratta unicamente dalle pattuizioni intercorse tra le parti contraenti e risultanti dal contratto tra le stesse stipulato, interpretato secondo i canoni di ermeneutica stabiliti dagli artt. 1362-1371 c.c., mentre le deliberazioni dei competenti organi dell'ente hanno rilevanza ai soli fini del procedimento formativo della volontą di uno dei contraenti.