(massima n. 1)
La disposizione contenuta nell'art. 1590 c.c. secondo cui il conduttore deve restituire al locatore la cosa nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformitā della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti Ģsalvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformitā del contrattoģ esprime una regola generale dalla quale si ricava la possibilitā di un deterioramento normale della cosa locata, conseguente all'uso corretto del bene (in conformitā del contratto) oppure alla vetustā (art. 1609, comma 1, c.c.), che rientra nella liceitā giuridica del godimento della cosa e che, dunque, il locatore č tenuto a sopportare in quanto derivante dall'utilizzo conforme al contratto. Pertanto, nel caso in cui le parti abbiano pattuito che il conduttore č tenuto al risarcimento dei danni derivanti dal cattivo uso dell'immobile locato, non viene introdotta una limitazione di responsabilitā rispetto al generale principio normativo indicato, in quanto il cattivo uso č quello non conforme al contratto, mentre il normale deterioramento conseguente all'uso conforme al contratto non dā luogo al risarcimento, salvo l'obbligo dei conduttore di provvedere alle riparazioni di piccola manutenzione.