(massima n. 1)
In caso di risoluzione del contratto di locazione per impossibilitā sopravvenuta per causa non imputabile alle parti (nella specie per lo stato di inagibilitā dell'immobile conseguente ad evento sismico), non trova applicazione l'art. 1591 c.c. - non essendo configurabile il godimento, anche di mero fatto, dei beni giā locati e la possibilitā di una utilizzazione diretta o di un reimpiego da parte del locatore dei beni stessi nel periodo tra la cessazione del contratto e la effettiva riconsegna - ma la disciplina generale dettata dall'art. 1463 c.c. Ne consegue che il locatore č tenuto, per far valere il diritto alla restituzione del bene, a formulare apposita domanda - valendo essa a rendere imputabile al conduttore il ritardo - e, per ottenere il risarcimento del danno per ritardata restituzione, a dare prova di aver subito un effettivo pregiudizio dalla mancata disponibilitā dell'immobile, non potendo tale pregiudizio ritenersi sussistente in re ipsa.