(massima n. 1)
In un giudizio di rilascio per finita locazione, l'onere della prova relativo alla effettuata restituzione del bene locato incombe sul conduttore, trattandosi di fatto estintivo del diritto di credito del locatore, al quale il bene va restituito al termine del rapporto locativo (quale ne sia stata la causa della cessazione) ovvero va offerto in restituzione quantomeno con modalitą aventi valore di offerta non formale (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva accertato che la raccomandata della societą conduttrice di «messa a disposizione» dell'immobile era una mera dichiarazione unilaterale, priva del carattere di offerta non formale).