(massima n. 1)
In materia di assicurazione contro gli infortuni, la clausola contrattuale che subordini il diritto dell'assicurato di agire in giudizio al previo esperimento di una perizia contrattuale arbitrale sulla quantificazione dei danni, allorché comporti un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto, deve ritenersi abusiva ai sensi degli artt. 1469 bis e ss. cod. civ. ("ratione temporis" vigenti). (Nella specie, la S.C. ha ritenuto abusiva la clausola che prevedeva che la decisione arbitrale, presa a maggioranza, fosse definitivamente vincolante per entrambe le parti, poneva sull'assicurato, pur se il lodo avesse confermato "in toto" la congruitą della sua richiesta, le intere spese del proprio arbitro ed il 50 percento di quelle del presidente del collegio, e, infine, attribuiva al collegio peritale la facoltą di rinviare "ad libitum" la propria decisione ad epoca da definirsi "ove ne riscontri l'opportunitą", con il solo potere - ma non l'obbligo - di concedere all'assicurato un anticipo sull'indennizzo, senza che ne fosse determinata la misura minima).