(massima n. 1)
Il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di accertamento della nullitą di un contratto o di una singola clausola contrattuale ha il potere-dovere di rilevare d'ufficio - previa instaurazione del contraddittorio sul punto - l'esistenza di una causa di nullitą diversa da quella prospettata, che abbia carattere portante ed assorbente e che emerga dai fatti allegati e provati o comunque dagli atti di causa, salvo che non si tratti di nullitą a regime speciale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, pur in assenza di contestazione specifica della lavoratrice, aveva dichiarato la nullitą del termine apposto al contratto per mancata prova delle ragioni tecnico-organizzative e sostitutive addotte dal datore di lavoro).