(massima n. 1)
Il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullitą integrale del contratto, deve rilevarne d'ufficio la nullitą solo parziale e qualora le parti, all'esito di tale indicazione officiosa, omettano di proporre un'espressa istanza di accertamento di tale nullitą, deve rigettare l'originaria pretesa, non potendo inammissibilmente sovrapporsi ad esse nelle valutazioni e determinazioni da loro espresse nel processo.