(massima n. 1)
E' ammissibile la dimostrazione di un accordo simulatorio tra l'emittente di una quietanza e il destinatario della stessa nel caso in cui la non veridicitą della quietanza non corrisponda ad una determinazione unilaterale del creditore quietanzante, ma rifletta un accordo negoziale tra creditore e debitore volto a rendere ostensibile ai terzi l'attestazione dell'avvenuto pagamento, la cui non conformitą alla realtą sia nota alle parti e da queste condivisa.