(massima n. 1)
La procura alle liti, conferita dal lavoratore al difensore in vista dell'impugnazione del licenziamento, attribuisce al procuratore il potere di compiere tutte le attivitā, anche stragiudiziali, alle quali č condizionato il valido esercizio dell'azione, sicché ove la procura stessa venga rilasciata in data antecedente all'atto di impugnazione ex art. 6 della l. n. 604 del 1966, quest'ultimo, se sottoscritto dal solo difensore, spiega effetti nella sfera giuridica del rappresentato anche nell'ipotesi in cui al datore di lavoro non sia stato contestualmente comunicato in copia l'atto attributivo del potere di rappresentanza, dovendosi ritenere che l'anterioritā della procura rispetto all'atto di impugnazione escluda che si sia in presenza di attivitā compiuta da "falsus procurator" e renda dunque inapplicabile la disciplina della ratifica ex art. 1399 c.c.. Ai fini della dimostrazione della anterioritā del rilascio rispetto al deposito del ricorso, la procura ex art. 83 c.p.c. č assistita da efficacia privilegiata anche in relazione alla data di compimento dell'atto, attestata dal difensore nell'esercizio di una funzione pubblicistica.