Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4405 del 23 luglio 1979

(1 massima)

(massima n. 1)

Anche nell'ipotesi in cui il locatore abbia assicurato la cosa distrutta o deteriorata dall'incendio (art. 1589 c.c.), il conduttore è sempre tenuto a pagare l'importo dell'intero danno, poiché, oltre a rimborsare all'assicuratore, che agisca nei di lui confronti in surrogazione, quanto da costui versato, a titolo di indennizzo al locatore, dovrà a questi corrispondere la differenza tra l'indennizzo medesimo e il danno effettivo; al fine di limitare entro detti limiti la sua responsabilità verso il locatore, il conduttore dovrà dimostrare, in base ai normali principi sull'onere della prova, di avere effettuato il pagamento all'assicuratore, per contro il conduttore, ove provveda all'intero risarcimento del locatore, resta liberato da ogni obbligo verso l'assicuratore.

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