(massima n. 1)
In tema di imposta di registro, in caso di vendita immobiliare sottoposta a condizione sospensiva, la retroattività dell'efficacia del contratto, ai sensi dell'art. 1360 c.c., riguarda le parti, ma non può essere opposta a soggetti terzi, quale l'amministrazione finanziaria, per computare retroattivamente dei termini ad un periodo in cui non era possibile o certo l'esercizio di una determinata facoltà; pertanto, fino a quando non si sia avverata la condizione, non sorge il potere dell'ufficio di accertare la sussistenza o meno dell'agevolazione e disporne la decadenza per mancata alienazione dell'immobile entro il triennio.