(massima n. 1)
In tema di diritti reali, la costituzione di una servitù da parte del rappresentante del proprietario del fondo servente, postula che i poteri di quest'ultimo trovino titolo in una procura avente la medesima forma scritta "ad substantiam" prescritta, a pena di nullità, per tale tipo di contratti, a nulla rilevando che, in suo difetto, il terzo abbia confidato, senza sua colpa, nella sussistenza di una situazione apparente, atteso che, per i contratti soggetti a vincolo di forma non può trovare applicazione il principio dell'apparenza del diritto, sussistendo per essi un onere legale di documentazione della procura.