(massima n. 1)
In caso di collegamento negoziale tra un negozio per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" (nella specie, una compravendita immobiliare) ed uno a forma libera (nella specie, un contratto di appalto), č necessario che anche il secondo negozio rivesta la forma prescritta per la validitā del primo; sebbene non occorra che il requisito della forma scritta sia assicurato in un unico contesto, ben potendo la volontā negoziale esprimersi in diversi documenti o negozi, č, comunque, necessario che tutte le obbligazioni che formano il sinallagma siano documentate, appunto, per iscritto.