(massima n. 1)
I contratti traslativi della proprietā di beni immobili o costitutivi, modificativi o traslativi di diritti reali immobiliari su cosa altrui devono, ai sensi dell'art. 1350 c.c., rivestire la forma scritta "ad substantiam", per cui č nulla la promessa verbale dei proprietari del suolo di trasferirsi reciprocamente la proprietā del manufatto su di esso edificato per singole porzioni individuate nel corso del godimento delle rispettive abitazioni.