(massima n. 1)
Il contratto di permuta di un terreno contro beni immobili da costruire, individuati solo nel genere, č valido solo a condizione che questi ultimi siano determinabili con riferimento ai parametri di edificabilitā, alla collocazione degli immobili da costruire, alla loro dimensione, alla loro destinazione, nonché ai criteri attraverso i quali individuare in concreto gli immobili da attribuire in permuta. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto nullo per indeterminabilitā dell'oggetto un contratto di permuta di terreno contro immobili da costruire, con il quale il promittente alienante si era impegnato, in cambio del trasferimento di un terreno, a cedere al promissario una quota delle costruzioni che sarebbe stato possibile edificare sul terreno con progetti regolarmente approvati dalle autoritā competenti).