(massima n. 1)
In tema di locazione di immobili urbani, il pagamento del canone in misura inferiore a quella convenzionalmente stabilita integra inadempimento grave secondo la valutazione fattane dal legislatore con l'art. 2 del D.L. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito in L. 21 febbraio 1989, n. 61, quando l'importo complessivo superi, anche se riferito agli oneri accessori, quello di due mensilitą di affitto, anche se il conduttore abbia ritenuto di giustificare il suo comportamento con il fatto di essere titolare di un credito per restituzione di somme pagate in pił del dovuto.