(massima n. 1)
In tema di vendita di prodotto farmaceutico difettoso, il produttore del farmaco finito deve eseguire i controlli sulle materie prime e sui procedimenti di produzione (e di trasporto) impiegati in relazione alla distribuzione ed immissione nel ciclo produttivo del medicinale finale. Il mancato assolvimento di tali controlli esclude il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla societą produttrice di uno sciroppo nei confronti del produttore dell'eccipiente usato per la sua somministrazione, per la mancata prova dei controlli effettuati sulla potenziale presenza di impurezze in quest'ultimo che avevano pregiudicato l'utilizzabilitą dello sciroppo).