(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno da inadempimento, l'imprevedibilitą, alla quale fa riferimento l'art. 1225 c.c., non costituisce un limite all'esistenza del danno, ma alla misura del suo ammontare, determinando, infatti, la limitazione del danno risarcibile a quello prevedibile non da parte dello specifico debitore, bensģ avendo riguardo alla prevedibilitą astratta inerente a una determinata categoria di rapporti, sulla scorta delle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici e, cioč, secondo un criterio di normalitą in presenza delle circostanze di fatto conosciute. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in ordine alla prevedibilitą del danno da lucro cessante, riportato dall'acquirente di un quadro di autore, rivelatosi non autentico, aveva valutato la perdita dell'incremento di valore di mercato, rispetto al prezzo di acquisto versato di un quadro autentico dello stesso pittore, avente le medesime caratteristiche di quello risultato falso, valorizzando, tra l'altro, la circostanza che lo stesso venditore, pur assicurando l'incremento di valore dell'opera con il tempo, non aveva provveduto a fornire il certificato di autenticitą).