(massima n. 1)
In tema di assicurazione per la responsabilitą civile, se il credito del danneggiato risultava eccedere il massimale gią al momento del sinistro, il danno da "mala gestio" cd. propria deve essere liquidato attraverso la corresponsione di una somma pari agli interessi legali sul detto massimale, salva la prova di un pregiudizio maggiore ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c.