(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 1186 c.c., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, può essere derogata dalle parti o dalla disciplina particolare dei singoli contratti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto, ai fini del superamento del limite minimo di fallibilità di cui all'art. 15 l.fall., non scaduto il residuo prezzo relativo alla cessione di quote nella quale le parti avevano stabilito che la decadenza dal beneficio del termine operasse soltanto in caso di mancato pagamento di due rate di prezzo, in quanto evento non ancora verificatosi al momento della decisione).