(massima n. 1)
In caso di appalto in presenza di vizi costruttivi che non pregiudicano in assoluto la destinazione dell'opera, pur limitandone in modo notevole l'ordinario godimento, il committente può, ai sensi dell'art. 1668 c.c., agire nei confronti dell'appaltatore anche soltanto con l'azione di risarcimento del danno, (ossia senza chiedere la risoluzione del contratto).