(massima n. 1)
Il principio in base al quale l'autonomia e la responsabilitā dell'appaltatore nell'esecuzione dell'opera non vengono meno per il fatto che egli abbia ottemperato a specifiche richieste o direttive del committente opera a tutela dei diritti assoluti dei terzi che possono subire lesioni per effetto della supina esecuzione da parte dell'appaltatore di dette direttive, ma non anche nei rapporti interni tra appaltatore (o prestatore d'opera) e committente, nei quali obbligo del primo č solo quello di prospettare al secondo gli inconvenienti tecnici ed eventualmente i pericoli derivanti dall'esecuzione dell'opera secondo le sue direttive e richieste, ma non quello di rifiutare il compimento dell'opera stessa. (Nella specie, il prestatore d'opera aveva prospettato l'inadeguatezza degli interventi di riparazione parziale del motore di un autoveicolo che il committente aveva egualmente voluti).