(massima n. 1)
Sulla scorta del disposto del comma 4 dell'art. 1127 c.c., l'indennitą di sopraelevazione, la quale si configura come un debito per responsabilitą da atto lecito del proprietario dell'ultimo piano che, realizzando la sopraelevazione, abbia aumentato il proprio diritto sulle parti comuni dell'edificio, va correlata al valore dell'area su cui insiste l'edificio o la parte di esso che viene sopraelevata e deve essere determinata dividendo il relativo importo per il numero dei piani, compreso quello di nuova costruzione, poi diminuendo il quoziente cosģ risultante della quota spettante al condomino che ha eseguito la sopraelevazione e, infine, ripartendo il risultato residuo tra i proprietari degli altri piani preesistenti.