(massima n. 1)
La sopraelevazione di cui all'art. 1127 c.c. si configura nei casi in cui il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio condominiale esegua nuovi piani o nuove fabbriche ovvero trasformi locali preesistenti aumentandone le superfici e le volumetrie. La circostanza che su una parte del lastrico fosse gią preesistente una sopraelevazione non assegna il diritto di far luogo ad una nuova sopraelevazione, incidente sull'area libera del lastrico, attraverso l'edificazione di un nuovo manufatto o l'ampliamento del primo, stante che il concetto di sopraelevazione deve essere riferito al lastrico solare e non gią al tetto della prima legittima (perché preesistente al regolamento) sopraelevazione.