(massima n. 1)
In materia di appalto, la responsabilità dell'appaltatore per difformità e vizi dell'opera non può essere esclusa per il fatto che il medesimo abbia accettato le direttive dei tecnici della stazione appaltante, perché, nel contratto di appalto, non solo l'esecuzione dell'opera deve avvenire con l'osservanza della perizia necessaria per i lavori da eseguirsi, ma anche l'impostazione dell'opera deve corrispondere ad una funzionalità ed utilizzabilità tali da renderla accettabile, a meno che lo stesso appaltatore non dimostri di aver agito come nudus minister del committente.