(massima n. 1)
Ove sia prescritta la relativa azione per il decorso di due anni dalla consegna dell'opera, il diritto del committente alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera ex art. 1667 c.c. rimane tutelato solo nei limiti dell'ultimo comma della predetta norma, quando l'appaltatore abbia — in via principale o riconvenzionale — richiesto il pagamento del prezzo o di un residuo. Conseguentemente il committente può far valere la predetta garanzia, sempre che la difformità ed i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna, ma al solo scopo di paralizzare la pretesa dell'appaltatore, non anche per ottenere l'attuazione della garanzia attraverso la condanna di quest'ultimo ad eliminare i vizi e le difformità ed a risarcire i danni arrecati.