(massima n. 1)
Qualora un unico fondo, originariamente pervenuto in successione a due eredi per quote indivise, venga successivamente frazionato da questi ultimi in porzioni distinte in sede di divisione, la situazione di assoggettamento di fatto di una di tali porzioni rispetto all'altra č idonea a determinare la costituzione di una servitų prediale per destinazione del padre di famiglia, con decorrenza da detta divisione.