(massima n. 1)
La mancanza di interclusione del fondo preteso dominante non costituisce elemento ostativo al riconoscimento della servitų per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. in quanto la sua costituzione avviene nel momento in cui i fondi, dominante e servente, hanno cessato di appartenere allo stesso proprietario, ed č a quel momento che occorre fare riferimento ai fini dell'accertamento giudiziale, con la conseguenza che i successivi mutamenti dello stato dei luoghi risultano irrilevanti.